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STATUTO E REGOLAMENTO |
Costituzione e scopi
Art. 1
Nello spirito della Costituzione è costituita, con sede in Parma
via Casati Confalonieri 20, l'Associazione Culturale Ricreativa
Sportiva denominata "CIRCOLO DIPENDENTI SANITA' PARMA", d'ora
innanzi detta anche più semplicemente "CIRCOLO".Il Circolo è un
centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a
sindacale a carattere volontario e democratico. Non persegue
fini di lucro.
Art. 2
Il Circolo Dipendenti Sanità Parma aderisce all'A.R.C.I. Nuova
Associazione, conservando autonomia programmatica ed
amministrativa, di cui adotta la tessera associativa nazionale a
cui si allega la tessera del Circolo medesimo.
Art. 3
Lo scopo principale del Circolo è quello di promuovere attività
culturali, artistiche, ricreative, sportive e turistiche, nonché
servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e
civile dei propri Soci e ad una più completa formazione umana e
sociale. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze
culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può
dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza,
di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di
discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine
forzata, sono potenziali settori di intervento del Circolo.
Per tali scopi, il Circolo potrà:
1. Avvalersi anche di prestazioni esterne sia gratuite che
retribuite.
2. Raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia
e la funzionalità del Circolo ed a favorite il suo sviluppo.
3. Dare la propria adesione a quelle Associazioni od Enti che
possono favorire il conseguimento dei fini sociali.
4. Somministrare ai Soci alimenti e bevande come momento di
assistenza e di sviluppo della socialità.
5. Svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi
stessi.
6. Compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni
operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria,
nessuna esclusa.e
Art. 4
Il numero dei Soci è illimitato; al Circolo possono aderire le
persone di ambo i sessi, indipendentemente dalla propria
appartenenza politica o religiosa, cittadinanza, appartenenza
etnica e professione. Per i minori di 14 anni è richiesto
dell'esercente la potestà. Per iscriversi al Circolo è
necessario compilare la domanda scritta e presentarla al
Consiglio Direttivo utilizzando l'apposito modulo.
Con la domanda l'aspirante Socio dovrà:
1. Indicare cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e
professione;
2. Dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti
interni ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.
La domanda di iscrizione dovrà essere firmata dall'aspirante
Socio, annotandovi gli estremi di un documento di identità. Il
Socio è tenuto a notificare al Consiglio Direttivo le eventuali
variazioni di indirizzo pena la decadenza dall'Associazione.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente
e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art.
9.Art.
Art. 5
L'accoglimento della domanda sarà deciso dal Consiglio
Direttivo. Il diniego del Consiglio Direttivo deve essere
comunicato all'interessato, nulla ricevendo, il silenzio vale
come assenso. Nel caso in cui la domanda venga respinta,
l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà,
in via definitiva, l'Assemblea dei Soci alla sua prima
convocazione ordinaria. La tessera sociale ha validità annuale
ed è l'unico documento atto a qualificare il Socio come tale. Il
mancato rinnovo della tessera comporta l'automatica decadenza da
Socio ed il divieto di frequentare i locali del Circolo. La
tessera deve essere rinnovata nel periodo stabilito dal
Consiglio Direttivo.
Art. 6
I Soci, hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e
manifestazioni promosse dal Circolo ed a riunirsi in Assemblea
per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo
stesso.
Art. 7
Hanno diritto di frequentare il Circolo:-i Soci;-i Soci di
altri Circoli ARCI purché in possesso della relativa tessera;
per una sola volta coloro che, accompagnati da un Socio,
desiderano aderire al Circolo e vogliano approfondire la
conoscenza dello stesso. La richiesta deve essere formulata
prima di accedere ai locali; In particolari occasioni, il
Consiglio Direttivo del Circolo potrà decidere di consentire
l'accesso ai soli Soci del Circolo; I Soci ARCI di altri
Circoli, debbono attenersi alle limitazioni stabilite dal
Consiglio Direttivo del Circolo ospitante.
La frequentazione del Circolo può essere temporaneamente
impedita ai Soci che arrechino grave disturbo agli altri o
appaino in condizioni di precaria lucidità, in stato di
ubriachezza o appaino in condizioni tali da far presumere che
non abbiano piena coscienza di se.
Art. 8
I Soci sono tenuti:
1. Al pagamento della quota associativa annuale fissata dal
Consiglio Direttivo per il rinnovo delle tessere;
2. All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti
interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali,
comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso
versamenti di quote straordinarie.
3. La quota sociale rappresenta un versamento periodico
obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non
costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a
proventi ne è trasmissibile o rimborsabile.
Art. 9
La decadenza da Socio può avvenire per:-dimissioni;-mancato
rinnovo della quota associativa;-espulsione o
radiazione;-decesso. Le dimissioni da Socio dovranno essere
presentate per iscritto entro il mese di ottobre per l'anno
successivo, allegando la tessera associativa.
Provvedimenti disciplinari
Art. 10
Nel caso di infrazione da parte dei Soci delle norme sancite dal
presente Statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle
comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il
Consiglio Direttivo, potrà applicare le seguenti sanzioni:
1)ammonizione scritta;
2)sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo
fino a sei mesi;
3)espulsione o radiazione.
I Soci sono espulsi per i seguenti motivi:
a)quando non ottemperino ripetutamente alle disposizioni del
presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni
prese dalle Cariche Sociali;
b)quando si rendano morosi del pagamento delle somme dovute al
Circolo;
c)quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali al
Circolo;
d)quando tengano in pubblico una condotta riprovevole o
persistano nell'arrecare molestie agli altri Soci.
Le espulsioni o le radiazioni saranno decise dal Consiglio
Direttivo a maggioranza. I Soci espulsi per morosità potranno,
previo domanda scritta, essere riammessi dietro pagamento del
dovuto, perdendo l'anzianità pregressa. Tali riammissioni
saranno deliberate dal Consiglio Direttivo. I Soci radiati ai
sensi dei punti a), c), d) di questo articolo, non potranno
essere riammessi prima di tre anni dal provvedimento.
I Soci decaduti o espulsi non potranno continuare a frequentare
i locali del Circolo e partecipare alle sue iniziative. Il
Consiglio Direttivo potrà diffidare coloro che non
ottemperassero al divieto di frequentazione. L'inosservanza
della diffida comporterà la possibilità per il Consiglio
Direttivo di denunciare l'intruso per violazione di domicilio. I
Soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento
chiedendo la convocazione del Collegio Arbitrale. Il Consiglio
Direttivo dovrà ottemperare alle decisioni del Collegio
Arbitrale. Patrimonio Sociale
Art. 11
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal
patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà del Circolo.
I proventi sono costituiti:
a)quote di iscrizione;
b)quote associative;
c)dai contributi straordinari di Soci o Enti e lasciti diversi;
d)dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti
di Credito;
e)da rogazioni, lasciti diversi, da proventi occasionali ed
introiti vari;
f)proventi derivanti da somministrazione ai Soci di alimenti e
bevande;
g)entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali o da iniziative personali.
Bilancio
Art. 12
L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di
ogni anno; di esso deve essere presentato un rendiconto
economico e finanziario all'Assemblea entro il 30 giugno
dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in
caso di comprovata necessità o impedimento.
Art. 13
Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato per attività
sociale e per iniziative di carattere assistenziale, culturale,
sportivo, per l'acquisto di nuovi impianti ed attrezzature. Una
quota potrà essere destinata ad ammortamento delle attrezzature
esistenti. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, avanzi di gestione in ogni modo denominati, nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita del Circolo a meno che
la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o
siano effettuate a favore di altre associazioni di promozione
sociale o di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Organi Sociali
Art. 14
Sono organi sociali:
a)l'Assemblea dei Soci;
b)Il Consiglio Direttivo;
c)Il Presidente;
d)Il Collegio dei Sindaci Revisori;
Le cariche associative sono completamente gratuite e saranno
rimborsate le sole spese inerenti l'incarico.
Elezioni
Art. 15
Le elezioni per il rinnovo delle Cariche Sociali avranno
luogo ogni tre anni e saranno tenute di norma a scrutinio
segreto. Possono partecipare alle Elezioni soltanto i Soci
maggiorenni del Circolo in possesso della Tessera Sociale ed in
regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni Socio dispone
di un solo voto; non sono ammesse deleghe. Possono essere
candidati all'elezione degli Organi Sociali i Soci del Circolo
che abbiano almeno un anno di iscrizione al Circolo. Il verbale
delle elezioni dovrà riportare il numero dei votanti, il numero
delle schede valide, bianche e nulle.
Assemblee
Art. 16
L'Assemblea è l'Organo sovrano del Circolo ed è costituita
da tutti i Soci regolarmente iscritti nell'elenco Soci. Le
Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.
L'Assemblea ordinaria è convocata con avviso esposto in bacheca
presso la Sede del Circolo per almeno quindici giorni prima
della data fissata. L'Assemblea straordinaria è convocata o con
avviso esposto presso la sede del Circolo o con avviso scritto
inviato al domicilio del Socio. Gli avvisi dovranno specificare
il giorno, l'ora e il luogo dell'Assemblea e l'ordine del
giorno.
Art. 17
L'Assemblea ordinaria è convocata di regola una volta
all'anno dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea ordinaria:-approva le linee generali del programma
di attività per l'anno sociale;-approva il bilancio consuntivo e
preventivo;-delibera su tutte le questioni attinenti alla
gestione sociale;-delibera sulle modifiche da apportare allo
Statuto. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo
Statuto è necessario il voto favorevole dei 3/5 dei presenti
all'Assemblea. Negli anni in cui occorre rinnovare le Cariche
Sociali;-elegge la Commissione elettorale per l'elezione del
Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori, attivando la
procedura prevista all'art. 15.
Nelle Assemblee ordinarie non è ammessa delega.
Art. 18
L'Assemblea Straordinaria è convocata su un ordine del
giorno prefissato:-tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo
reputi necessario;-allorché ne faccia richiesta motivata almeno
1/5 Soci. L'Assemblea dovrà avere luogo venti giorni dalla data
di richiesta. E' onere di chi la richiede, provvedere alla
divulgazione degli avvisi previsti.
Art. 19
In prima convocazione sia l'Assemblea ordinaria che
straordinaria sono regolarmente costituite con la presenza di
metà più uno dei Soci maggiorenni. In seconda convocazione
l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il
numero dei convenuti e delibera validamente a maggioranza
assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste
all'ordine del giorno. La seconda convocazione dovrà aver luogo
in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in
sede di convocazione.
Art. 20
Per la validità dell'Assemblea straordinaria chiamata a
deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione del Circolo,
è indispensabile la presenza, personale o a mezzo delega, di
almeno il 50 % dei Soci e il voto favorevole dei 3/5 degli
intervenuti. La delega, ammessa solo per le assemblee
straordinarie, deve contenere l'indicazione di voto del
delegante sugli argomenti all'ordine del giorno. Ogni Socio può
essere portatore di un numero massimo di cinque deleghe.
Art. 21
Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano,
possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta
la maggioranza dei presenti. Alla votazione partecipano tutti i
Soci presenti.
Art. 22
L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta
dal Presidente del Circolo; le deliberazioni adottate dovranno
essere riportate su un Libro Verbali Assemblee a cura del
Segretario, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente;
il verbale dovrà essere a disposizione dei Soci.
Consiglio Direttivo
Art. 23
Il Consiglio Direttivo del Circolo è composto da un minimo
di sette Consiglieri eletti fra i Soci che ne hanno diritto. Il
Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi Membri
sono rieleggibili.
Art. 24
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente,
due Vice - Presidenti, il Tesoriere e il Segretario; fissa le
responsabilità degli altri Consiglieri in ordine alle attività
svolte dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali.
Art. 25
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni mese
e straordinariamente ogni qual volta lo ritenga necessario il
Presidente o ne faccia richiesta 1/3 dei Consiglieri. Per la
validità delle deliberazioni occorre la presenza della
maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza dei Consiglieri presenti. Le riunioni del Consiglio
sono presiedute dal Presidente, ed in mancanza dal
Vice-Presidente più anziano. Le sedute del Consiglio Direttivo
non sono pubbliche. Il Consiglio stesso può decidere, qualora ne
ravvisi la necessità, di renderle pubbliche, in tutto od in
parte. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a
cura del Segretario, saranno trascritte sul libro verbali. Tutti
i Soci che ne facciano richiesta hanno diritto di ricevere gli
estratti delle riunioni del Consiglio Direttivo che riportano le
decisioni assunte, omettendo l'indicazione di voto dei
Consiglieri
Art. 26
I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte
le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che
ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive ,
decade. Decade in ogni caso il Consigliere dopo sei mesi di
assenza ai lavori del Consiglio Direttivo. Il Consigliere
decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio
risultato primo dei non eletti, rispettando sempre il dettato
dell'art. 23; qualora la lista fosse esaurita, il Consiglio, su
proposta del Presidente, potrà nominare un altro Socio che
rimarrà in carica fino alla successiva assemblea che ne
delibererà l'eventuale ratifica. Ove per dimissioni o altro,
venga meno la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo,
si deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Funzioni del Consiglio Direttivo
Art. 27
Il Consiglio Direttivo assume la direzione e
l'amministrazione del Circolo ed è investito di tutti i poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione della stessa che
non siano espressamente riservati all'Assemblea. A tal fine
deve:-redigere i programmi di attività sociale previsti dallo
statuto sulla base delle linee approvate dalla assemblea dei
Soci;-curare l'esecuzione delle deliberazioni
dell'assemblea;-redigere i bilanci preventivo e
consuntivo-compilare i progetti per l 'impiego del residuo del
bilancio;-stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere
inerenti alla attività sociale; -formulare il regolamento
interno;-deliberare circa l'ammissione, la radiazione e
l'espulsione dei Soci;-delegare uno o più membri ad esaminare le
domande di adesione. Nell'esercizio delle proprie funzioni il
Consiglio Direttivo può avvalersi per compiti operativi o di
consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché
dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per
competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di
specifici programmi, ovvero costituire, quando è indispensabile,
rapporti professionali nei limiti delle previsioni economiche.
Presidente
Art. 28
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale e
presiede il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di
impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al
Vice-Presidente più anziano. Può, in casi di urgenza, assumere
opportuni provvedimenti anche di normale competenza del
Consiglio Direttivo, che dovranno essere sottoposti a ratifica
dello stesso nella prima riunione ordinaria.
Collegio dei Sindaci Revisori
Art. 29
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Membri
effettivi e due supplenti eletti a scrutinio segreto
preferibilmente fra i Soci. Il Collegio dura in carica tre anni
e i suoi Membri sono rieleggibili. Nel caso in cui, per
dimissioni o altre cause, la maggioranza tra effettivi e
supplenti dei Membri del Collegio decada, occorrerà provvedere
all'elezione di un nuovo Collegio. Il Collegio dei Revisori
verifica la regolare tenuta della contabilità e dà pareri sui
bilanci da presentare all'Assemblea. Ove lo ritenga necessario,
allega al bilancio una propria relazione. L'incarico di revisore
è incompatibile con la carica di consigliere. I Revisori dei
Conti partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio
Direttivo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
Collegio Arbitrale
Art. 30
Qualsiasi controversia relativa al presente Statuto è devoluta
esclusivamente alla cognizione di un Collegio Arbitrale composto
di tre Membri di cui uno nominato dal Presidente del Circolo,
uno dal Presidente dell'ARCI provinciale, ed il terzo dalla
parte in contenzioso. Il Collegio Arbitrale deciderà, senza
alcuna formalità, col solo obbligo di sentire le parti.
Scioglimento dell'Associazione
Art. 31
La decisione di scioglimento del Circolo deve essere presa
con le modalità previste dall'art. 20. Ove non sia possibile
raggiungere le maggioranze ivi previste, nel corso di tre
successive convocazioni assembleari, ed in seguito ad un
ulteriore avviso, adeguatamente pubblicizzato, gli intervenuti
deliberano lo scioglimento. La stessa Assemblea, che delibera lo
scioglimento, decide sulla devoluzione del patrimonio residuo,
dedotte le passività, per uno o più scopi previsti dal presente
Statuto e, comunque, per opere di utilità sociale, procedendo
alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente fra
i Soci. E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i
Soci del patrimonio residuo.
Disposizione finale
Art. 32
Per quanto non compreso nel presente Statuto decide
l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti con diritto
di voto, a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.
Approvato dall'Assemblea dei Soci del 1° dicembre 1999
Il presente Statuto entra in vigore dal 1 marzo 2000
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